Le amministrazioni non possono escludere le giornate di festività infrasettimanali dalla turnazione, tanto più se vogliono durante le stesse fare ricorso all’istituto delle prestazioni aggiuntive svolte durante le giornate festive, utilizzando le previsioni dettate dall’articolo 24, comma 1, del CCNL 14.9.2000, cd code contrattuali. E’ quanto chiarisce il parere Aran Ral 1795 dello scorso 6 novembre.

Viene, in primo luogo, confermata la possibilità che l’articolazione in turno possa non estendersi a tutta la settimana, ma essere limitata sia alla cd settimana corta che a quella con lavoro anche durante il sabato.

Si dice con chiarezza che il turno “ricomprende necessariamente anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale. Infatti, lo scopo dell’organizzazione del lavoro del turno è proprio la garanzia della continuità dell’erogazione del servizio”. Per cui siamo in presenza di una scelta che esclude automaticamente la possibilità di non applicazione della turnazione durante le giornate festive. Da qui la seguente conclusione: “la scelta di escludere dalla organizzazione per turni le giornate festive infrasettimanali non è in alcun modo imposta, prevista o comunque consentita dalla disciplina contrattuale. Infatti, come sopra detto, nel caso di turno la festività infrasettimanale è un’ordinaria giornata lavorativa”.

Il parere Aran ricorda che l’applicazione dell’articolo 24, comma 1, del CCNL 14.9.2000, cioè lo svolgimento di prestazioni aggiuntive durante le giornate festive deve essere intesa come una previsione che ha carattere eccezionale. Queste attività si aggiungono a quelle ordinarie, quindi alla articolazione in 35 o 36 ore settimanali e, quindi, “il lavoro nel giorno di riposo settimanale, dopo sei giorni lavorativi, non può essere considerata una modalità ordinaria e costante di programmazione e determinazione dei tempi di lavoro del personale, oggetto cioè di normale programmazione periodica, ma deve rivestire sempre e solo carattere di eccezionalità e temporaneità. Inoltre, fermo restando tali presupposti, il datore di lavoro, al verificarsi delle fattispecie, dovrebbe comunque procedere sempre ad una rotazione degli addetti”.