Lo svolgimento di mansioni superiori non costituisce un elemento che giustifica il
conferimento di progressioni economiche. E’ quanto ci dice la sentenza della sezione
lavoro della Corte di Cassazione n. 24908/2026.
In premessa ci viene ricordato che: “la sentenza passata in giudicato che annulla la
graduatoria di una procedura selettiva ha natura costitutiva e produce una modificazione
definitiva della situazione giuridica, non suscettibile di essere rimossa da decisioni
successive, anche se contrastanti. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la
sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura finalizzata al
conseguimento di una superiore fascia retributiva nei confronti di tutti i controinteressati,
stante la sua natura costitutiva, non può essere resa inefficace da altra decisione
successivamente divenuta definitiva che affermi la validità della detta procedura, atteso
che la modifica delle situazioni giuridiche venuta in essere non può più essere rimossa da
pronunce posteriori, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, in apparenza,
incompatibilità.
Entrando nel merito leggiamo che “l’art. 2126 cod. civ. presuppone lo svolgimento di
attività lavorativa priva di titolo ma riferibile a mansioni diverse o superiori rispetto a quelle
originariamente dovute. Tale presupposto non ricorre quando la variazione attenga
esclusivamente al trattamento economico, in assenza di mutamenti nelle mansioni svolte..
le progressioni economiche all’interno delle categorie giuridiche si acquisiscono non in
modo automatico ma previa valutazione dell’Amministrazione da effettuarsi sulla base dei
criteri di selezione del personale appositamente individuati e nel rispetto delle risorse
disponibili… ed in ogni caso le stesse non comportano l’esercizio di mansioni superiori con
la conseguenza che, nelle ipotesi di illegittimo conferimento, non può essere invocato l’art.
2126 cod. civ.
Sulla ripetizione delle eventualmente illegittimamente erogate, ci viene detto che: “in tema
di indebito retributivo nel pubblico impiego contrattualizzato, il legittimo affidamento del
percettore non esclude la ripetibilità delle somme, ma incide esclusivamente sul modo di
esercizio della pretesa restitutoria, imponendo che essa avvenga nel rispetto dei principi di
correttezza e buona fede”. Ed ancora, “l’obbligo restitutorio, di per sé, non può essere
fonte di danno risarcibile: infatti, la necessità di restituire somme indebitamente percepite,
conseguente all’annullamento della graduatoria, non integra un danno ingiusto, atteso che
la percezione anticipata (e infruttifera) delle somme costituisce, semmai, un vantaggio
seppure temporaneo”.