L’articolo 1 dispone che le ferie per il personale delle PA non possono essere monetizzate
soltanto se il datore di lavoro ha invitato formalmente il dipendente e/o dirigente alla
fruizione, segnalando che le stesse saranno in caso contrario perdute, quindi nel caso di
scelta consapevole del dipendente/dirigente di non fruire. Per datore di lavoro si intende il
dirigente o responsabile cui compete il rilascio della relativa autorizzazione. Queste
disposizioni si applicano alle ferie che maturano dopo la conversione in legge del decreto.tett
L’articolo 2 stabilisce che le regioni, le province, le città metropolitane ed i comuni non
sono più assoggettati ai tetti di spesa del personale di cui ai commi da 557 a 562 della
legge n. 296/2006, cioè quella media 2011/2013 per gli enti già assoggettati al patto di
stabilità e 2008 per quelli che non erano assoggettati a tale vincolo.
Ed ancora, rende permanente la possibilità di nominare i neo segretari nei comuni tra
3.000 e 5.000 abitanti se la pubblicizzazione della sede è andata deserta. Questo incarico
può protrarsi per tutto il mandato del Sindaco e non più per un massimo di 24 mesi. A
questi segretari spetta la retribuzione di posizione prevista per tali sedi. Al momento della
cessazione dell’incarico e del collocamento in disponibilità viene corrisposto il trattamento
fondamentale dei segretari di fascia C e la retribuzione di posizione erogata nell’ultimo
ente in cui si è svolto l’incarico.
Lo stesso articolo 2 stabilisce che la durata delle graduatorie dei concorsi per il personale
dei corpi di polizia locale è fissata fino al 31.12.2028 in 4 anni e non nei 3 anni previsti
come periodo di validità delle graduatorie negli enti locali.