Gli oneri derivanti dal salario accessorio connesso alla istituzione della dirigenza vanno
compresi del tetto del 2016. E’ quanto ci dice la deliberazione della sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 216/2026. Ricordiamo che sulla materia
vi sono opinioni assai diversificate nella stessa magistratura contabile.
Viene dettato il seguente principio di diritto: “in ipotesi di prima istituzione di posizioni
dirigenziali da parte dell’ente locale, connessa con una riorganizzazione interna,
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale, relativo a tutte le categorie di personale, deve essere determinato nel
rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge, incluso quello di cui
all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, al fine di garantire l’invarianza del valore medio
pro-capite riferito all'anno 2018, e calcolato sulla base di valori di riferimento tratti da
medie retributive relative ad altri enti, ai sensi dell’art. 57 del CCNL Area Funzioni Locali
stipulato in data 17 dicembre 2020”.
Questa norma, dunque, impone “in sede di valutazione delle risorse necessarie per la
costituzione del fondo e di individuazione della relativa copertura, il rispetto dei limiti
finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge, tra i quali, per il settore dirigenziale,
può senza dubbio farsi rientrare il limite di cui all’art. 23, comma, 2 D.lgs. n. 75/2017”. Su
queste basi si deve trarre la conclusione che “in presenza di una riorganizzazione interna
dell’apparato burocratico, che preveda l’istituzione ex novo di posizioni dirigenziali, non sia
consentito determinare il trattamento accessorio del personale in violazione del limite
fissato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, norma di contenimento della spesa
pubblica, avente natura cogente e inderogabile, in quanto rispondente ad imprescindibili
esigenze di riequilibrio della finanza pubblica, da considerare, pertanto, di stretta
interpretazione, di tal che non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo in
contrasto con il valore semantico dell’espressione normativa utilizzata.