Nell’ambito delle coperture assicurative le amministrazioni possono stipulare polizze
assicurative per la copertura delle responsabilità civile, il che produce i suoi effetti sul
patrocinio legale. La materia è disciplinata dall’articolo 58 del CCNL 16 novembre 2022.
Siamo in presenza di una disposizione che offre una possibilità agli enti e che non
costituisce un obbligo per i singoli enti.
Essa è sottoposta a vincoli di spesa e ad ambiti di applicazione specifici. Occorre restare,
oltre che ovviamente nell’ambito “delle effettive capacità di spesa”, quindi garantendo la
relativa sostenibilità finanziaria, anche “nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale
specifica finalità”. La disposizione è utilizzabile non per tutti i dipendenti, ma solamente per
il “personale che svolge attività in condizioni di piena autonomia o comunque con
assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno”. Il che deve essere inteso come
limitazione ai titolari di incarichi di elevata qualificazione: ad avviso di chi scrive tale
formulazione consente di estendere questa forma di tutela anche ai dipendenti che
vengono delegati dai dirigenti e/o dalle elevate qualificazioni ad adottare atti finali e che
hanno una valenza esterna. La formulazione consente inoltre la estensione di questa
previsione ai RUP di opere pubbliche, forniture e servizi: questi soggetti sono infatti
chiamati a svolgere attività che hanno una rilevanza esterna.