DOMANDA
L’Ente, a seguito di dimissioni di un agente di polizia locale, intende procedere allo scorrimento della graduatoria vigente per tale posto. Stante che l’Ente è “non virtuoso” ai sensi del D.L. 34/2019, vorrebbe procedere alla nuova assunzione nel rispetto della sanzione del turn over al 30% delle capacità assunzionali derivanti dalla spesa dei cessati dell’anno precedente. Il problema che si pone è se obbligato o meno ad esperire preventivamente la mobilità volontaria.
Si precisa che l’Ente ha più di 50 dipendenti, ma nel piano assunzionale vorrebbe prevedere solo questa assunzione (dunque inferiore a 10 posti). Inoltre, si evidenzia che, al tempo in cui è stato bandito il concorso (anno 2020), in ossequio alla legge concretezza, l’Ente ha derogato alla disciplina della mobilità volontaria, non applicandola.
RISPOSTA
Se il comune ha più di 50 dipendenti ma programma assunzioni nel corso del 2025 per meno di 10 unità, non deve obbligatoriamente dare corso alla attivazione della mobilità volontaria prima della effettuazione dell’assunzione: le regole applicate al momento della indizione del concorso non sono influenti. E’ obbligato a dare corso alla attivazione della comunicazione ex articolo 34 bis d.lgs, n. 165/2001.