La decorrenza delle progressioni economiche per potere valutare se il dipendente può o
meno partecipare ad una nuova selezione è quella attribuita al momento in cui è stata
concessa. E’ quanto ci dice il parere Aran 36247. Esso si riferisce all’applicazione del
CCNL del personale delle funzioni centrali, ma può essere applicato anche per il
personale del comparto delle funzioni locali.
Di conseguenza, nella ipotesi in cui nell’ente continui ad essere osservato l’intervallo
minimo di 3 anni di cui al CCNL e la contrattazione decentrata non lo abbia ridotto a 2 o
aumentato a 3, un dipendente che ha avuto una progressione economica in data 1
gennaio 2022 può partecipare alla selezione per una progressione economica con
decorrenza 1 gennaio 2025.
Leggiamo testualmente che la norma contrattuale “chiarisce che, ai fini della verifica del
requisito temporale, occorre far riferimento alle date di decorrenza economica delle
progressioni già attribuite.  Ne consegue che l’intervallo temporale da considerare è quello
intercorrente tra la data di decorrenza dell’ultima progressione economica attribuita (dies a
quo) e la data di decorrenza della nuova progressione da conferire (dies ad quem). Tale
valutazione deve essere effettuata indipendentemente dalla data di sottoscrizione del
contratto integrativo o dalla conclusione della procedura selettiva, rilevando unicamente le
decorrenze economiche delle progressioni coinvolte”.