Gli arretrati corrisposti dagli enti a seguito del rinnovo contrattuale, sulla base delle
previsioni dettate dall’articolo 3, comma 4 ter, del d.l. 36/2022, vanno in deroga al tetto
della spesa del personale di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, cioè di quella che serve a
calcolare le capacità assunzionali, mentre gli aumenti contrattuali a regime vanno nella
citata spesa del personale. Ed ancora, tutti gli incrementi disposti dal CCNL vanno in
deroga dalla spesa del personale di cui ai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006,
cioè quella media del triennio 2011/2013.
E’ opportuno chiarire che, sulla base delle espresse previsioni del citato d.l. n. 36/2022, la
deroga si riferisce esclusivamente “agli arretrati di competenza delle annualità precedenti
all’annanno di effettiva erogazione di tali emolumenti”, quindi a quelli maturati negli anni 2024
e 2025, mentre quelli maturati per i primi mesi del 2026 entrano nel calcolo della spesa del
personale di cui al citato d.l. n. 34/2019.