Sono molte ed importanti le novità sulle relazioni sindacali e sulla contrattazione
decentrata contenute nel CCNL del personale delle funzioni locali e regionali del triennio
2022/2024 che è stato firmato lo scorso 23 febbraio. Viene introdotto il vincolo della
convocazione di un incontro per l’illustrazione del programma del fabbisogno; sono
ampliate le materie oggetto di confronto e di contrattazione decentrata; viene rafforzato il
ruolo dell’organismo paritetico per l’innovazione; viene stabilito che il contratto decentrato
deve essere unico e comprendere tutte le discipline ad esso rimesse e che il fondo deve
essere costituito e le trattative devono cominciare entro il mese di aprile se sono statio
approvati il bilancio preventivo ed il Piao e vengono riproposte le disposizioni sulla
contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello territoriale. Ricordiamo inoltre che
la mancata sottoscrizione da parte della Cgil determina la sua esclusione dalla
contrattazione decentrata ed anche dalla informazione, dal confronto e dall’organismo
paritetico per l’innovazione.
Tra gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali vengono previsti “la esigibilità e la
corretta applicazione del contratto”. Si consente lo svolgimento anche da remoto delle
riunioni, ivi compreso si deve intendere l’incontro che si deve convocare sulla
programmazione del fabbisogno di personale.
Il testo impegna inoltre a svolgere le relazioni sindacali per favorire la sicurezza delle
condizioni di lavoro, la promozione della migliore conciliazione ed armonizzazione tra
lavoro e vita privata, la inclusione nelle finalità delle forme di partecipazione della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si deve segnalare che, sul tema del diritto di assemblea, si prevede la possibilità che esse
possano essere effettuate “in modalità telematica”. Ed ancora si dispone che si computino
nel monte delle ore in cui possono essere effettuate anche “i tempi di percorrenza”. Ed
infine che le ore dedicate a questa finalità “sono utili alla quantificazione”, fino ad un
massimo di 3, dell’impegno orario necessario per la maturazione del buono pasto.
Non vi sono modifiche significative all’articolo sulle “clausole di raffreddamento”.