I compensi per la produttività non entrano nel maturato economico da assumere come
punto di riferimento in caso di trasferimento ad altra PA. Lo ha stabilito la sentenza della
sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 9306/2020, che si riferisce al contenzioso
instaurato da un dipendente ATA di una provincia trasferito al Ministero della Pubblica
Istruzione.
Leggiamo che in questi casi non si deve considerare consentito “di fare riferimento a
qualsiasi indennità, premio o emolumento percepito nell’anno precedente, dovendosi
invece avere riguardo ad emolumenti destinati ad essere riconosciuti con continuatività
(Cass. 7698/2018 cit.), in quanto appunto espressione di un pregresso e consolidato
ammontare della retribuzione in ragione dell’inquadramento da trasporre presso la nuova
Amministrazione ed a prescindere da contingenze del rapporto preesistente.. Ed ancora,
questa Corte ha anzi già ritenuto che i premi o compensi incentivanti previsti dagli articoli
17 e 18 del CCNL 1 aprile 1999 per il comparto delle regioni ed autonomie locali non
possono avere rilevanza ai fini della determinazione del c.d. maturato economico perché
si tratta di compensi espressamente introdotti come strettamente correlati "ad effettivi
incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi in coerenza con
gli obiettivi annualmente predeterminati dagli enti di appartenenza secondo la disciplina
del d.lgs. n. 29/1993  e successive modificazioni ed integrazioni. Tali compensi, quindi,
non costituiscono componenti fisse e necessarie dello stipendio complessivo annuo (Corte
di Cassazione, sentenza 5 marzo 2019, n. 6345).