DOMANDA
Quali sono le condizioni che legittimano il conferimento della indennità di specifiche responsabilità di cui all’articolo 17, comma 1, lettera f), CCNL 1.4.1999 e smi?
RISPOSTA
La disciplina della erogazione della indennità per specifiche responsabilità è largamente rimessa dal contratto nazionale a quello decentrato. Il CCNL 1.4.1999 e smi si limita infatti a: stabilire che ne possono godere i dipendenti di categoria D, C e B; fissare il tetto massimo di 2.500 euro; stabilire che le attività svolte debbano essere ulteriori e comportanti incarichi rilevanti e che gli incarichi debbano essere attribuiti formalmente. Per cui spetta al contratto decentrato stabilire se ne possano godere anche i dipendenti di categoria C e B, decidere la quota del fondo da destinare a questa incentivazione, anche ripartendola tra i vari settori, fissare la misura (in modo anche graduato tra incarichi e/o categorie); individuare quali sono gli incarichi che possono essere qualificati come specifiche responsabilità. Il vincolo contrattuale è che questa indennità non sia ripartita a pioggia e per lo svolgimento di attività ordinarie. La nomina di un dipendente di categoria B a responsabile di procedimento può rientrare in tale ambito. SI ricorda che la erogazione di questa indennità non è uno strumento che consente di remunerare l’attribuzione di mansioni superiori.