Si possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato ai pensionati a titolo
gratuito a condizione che gli stessi non abbiano raggiunto l’età che impedisce lo
svolgimento di compiti dirigenziali. Sono queste le indicazioni contenute nella
deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania n.
169/2026.
In premessa, leggiamo che si deve ritenere in astratto “possibile conferire un simile
incarico (nda ex articolo 110 TUEL) unicamente a titolo gratuito e per la durata massima di
due anni, senza possibilità di proroga né rinnovo, previo svolgimento di apposita
procedura selettiva”. Ci viene subito detto che “la disposizione di cui all’art. 33, comma 3,
d.l. 223/2006, la quale prevede testualmente quanto segue: “I limiti di età per il
collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall’applicazione dell’articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini
dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 19, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001”.
Di conseguenza, “è necessario che il soggetto cui viene conferito l’incarico dirigenziale
non abbia comunque raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti
pubblici”. Ed ancora, “è necessario che il soggetto cui viene conferito l’incarico dirigenziale
non abbia comunque raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti
pubblici”. Ed infine, per gli enti dissestati “è necessario che il soggetto cui viene conferito
l’incarico dirigenziale non abbia comunque raggiunto il limite di età per il collocamento a
riposo dei dipendenti pubblici”.