La ipotesi CCNL dispone la introduzione della previsione per cui durante le ferie spetta, a
carico del fondo per la contrattazione decentrata una indennità giornaliera pari a quanto
mediamente percepito dal dipendente nell’ultimo anno diviso per 12 e poi per 26 a titolo di
indennità di turno, di servizio esterno dei vigili e di condizioni di lavoro. Occorre che
comunque maturi un compenso di almeno 3 euro per potere dare applicazione a questa
disposizione. Le nuove regole danno applicazione a principi che sono dettati in modo
ormai consolidato dalla giurisprudenza della Cassazione sulla scorta di quanto stabilito
dalla Corte di Giustizia Europea per non scoraggiare attraverso la riduzione del
trattamento economico in godimento la fruizione delle ferie. Le disposizioni sono contenute
nell’articolo 30.
Il testo dispone il superamento della limitazione della durata delle giornate di ferie per i
dipendenti neo assunti nella PA nei primi 3 anni di servizio, che vengono così equiparati
pienamente ai dipendenti che sono in servizio da più anni. Le disposizioni sono contenute
nell’articolo 30.
Viene disposta l’estensione della possibilità di richiedere le ferie solidali anche ai
dipendenti che hanno il coniuge e/o parenti e affini entro il secondo grado affetti da gravi
malattie che richiedono l’assistenza. In precedenza, tale disposizione era utilizzabile
solamente da parte dei dipendenti per l’assistenza a figli minorenni affetti da una grave
malattia. Le disposizioni sono contenute nell’articolo 31.
Si fornisce il chiarimento per cui i permessi per le visite mediche spettano anche per quelle
effettuate dal medico di medicina generale, ovvero medico di famiglia. Le disposizioni
sono contenute nell’articolo 32.