I criteri per la erogazione dei compensi riconosciuti dall’Istat ai comuni per lo svolgimento
delle attività relative ai censimenti devono essere disciplinati dai contratti decentrati,
mentre spetta alle singole amministrazioni decidere le modalità attraverso le quali son
rilevate queste attività ed il relativo impegno orario. Sono queste le indicazioni contenute
nel parere Aran 37483.
La disciplina è dettata dall’articolo 70 ter del CCNL 21 maggio 2018.
La risposta è fornita sui seguenti 4 aspetti. In primo luogo, ci viene ricordato che questi
compensi sono “finalizzati a remunerare le prestazioni in esame, rese al di fuori
dell’ordinario orario di lavoro, per espressa previsione contrattuale”. Ed ancora che i
relativi oneri “devono trovare copertura esclusivamente nella quota parte del contributo
onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici
autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate”. La terza indicazione è che
la disciplina “dei criteri generali” per la loro erogazione, analogamente a quanto previsto
per tutti i compensi previsti da leggi, deve essere dettata dal contratto decentrato
integrativo. Ci viene infine detto che le “modalità di rilevamento di dette attività” devono
essere disciplinate dagli enti con atti gestionali e la materia non appartiene alla
competenza della contrattazione collettiva decentrata integrativa.