Le attività aggiuntive svolte nella giornata festiva, unica di riposo settimanale, danno diritto
ad un riposo compensativo di almeno 24 ore consecutive che produce effetti sulla durata
delle prestazioni settimanali. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nel il
parere Aran 37343.
Siamo in presenza di una disposizione che “ha la finalità di assicurare al lavoratore, che
per particolari esigenze di servizio non usufruisca del giorno di riposo settimanale, un
riposo compensativo di almeno 24 ore consecutive, per garantire allo stesso di un
adeguato intervallo temporale libero ad obblighi lavorativi da fruire di regola entro 15 giorni
e comunque non oltre il bimestre successivo .. la ratio delle disposizioni legislative non è la
remunerazione del tempo, ma la salvaguardia della salute e della sicurezza del lavoratore,
costituenti beni primari di rango costituzionale”. Di conseguenza, “il riposo compensativo
non potrà comportare una riduzione dell’orario relativo alla settimana in cui lo stesso viene
goduto”. Per cui, ad esempio, se le prestazioni lavorative svolte nella giornata festiva,
unica di riposo settimanale, sono di 3 ore ed il riposo compensativo viene effettuata in una
giornata in cui l’orario di lavoro è di 6 ore, al dipendente “rimarrà comunque un debito di 3
ore (6 ore teoriche meno tre ore rese nel giorno di riposo settimanale)”. Lo stesso metodo
si deve applicare nel caso di prestazioni lavorative svolte nella giornata festiva, unica di
riposo settimanale di durata superiore all’orario del giorno in cui viene effettuato il
recupero: il dipendente ha diritto ad una quantità analoga di ore aggiuntive di recupero.