Al dipendente cui non è stato conferito in modo illegittimo un incarico di elevata
qualificazione e/o posizione organizzative spetta un risarcimento danni per la perdita di
chance. In questa direzione vanno le indicazioni contenuta nella sentenza della sezione
lavoro della Corte di Cassazione n. 25632.
Ci viene ricordato che “ai fini del conferimento delle posizioni organizzative, la P.A. è
tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali ed all’osservanza
delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.,
applicabili alla stregua dell’art. 97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri
di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla
discrezionalità del datore di lavoro, che non è comunque chiamato a svolgere una
valutazione comparativa .. la motivazione degli atti di individuazione delle Posizioni
Organizzative da parte degli Enti Locali, deve essere operata ed espressamente diretta
anche con riferimento ad una valutazione comparativa degli aspiranti alle posizioni in
contestazione”.
Su queste basi sono tratte le seguenti conclusioni: “in tema di impiego pubblico locale,
l’illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al
risarcimento del danno per perdita di chance. Al fine della liquidazione del danno
patrimoniale da perdita di chance la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire
un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé
stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve
tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto. Ove sussista la prova
di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con le
retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa ed a tal fine l’ammontare delle retribuzioni
perse può costituire un parametro. Tuttavia, occorre considerare il grado di probabilità e la
natura del danno da perdita di chance, che è un danno futuro, consistente nella perdita
non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una
valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento
illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale”.