Possono essere ripatiti compensi incentivanti solamente se derivanti da specifiche
disposizioni di legge e tra questi non rientra la liquidazione della unione: è quanto ci dice la
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, deliberazione n.
203/2026.
Viene dettato il seguente principio di diritto: “Il principio di onnicomprensività della
retribuzione del pubblico dipendente, di cui agli artt. 24, comma 3, 40 e 45 del d.lgs. n.
165/2001, osta al riconoscimento di compensi aggiuntivi al personale dipendente in
assenza di una specifica previsione normativa o contrattuale che ne disciplini presupposti,
limiti e modalità di attribuzione. Ne consegue che non è giuridicamente ammissibile
destinare al personale comunale quote dell’avanzo derivante dalla liquidazione di un ente
pubblico, sulla base della sola relazione del Liquidatore e in assenza di preventivi atti
formali di incarico, di preventiva costituzione del fondo per il trattamento accessorio e di
specifica disciplina nell’ambito della contrattazione integrativa, tanto più ove le prestazioni
risultino già integralmente eseguite, assumendo il compenso natura sostanzialmente
premiale e non incentivante”.
Manca, con riferimento al caso specifico, “una base normativa che consenta il
riconoscimento di compensi incentivanti correlati alle attività di supporto amministrativo
alla liquidazione dell’Unione”. Ed ancora, una ulteriore condizione ostativa è data dal fatto
che questi compensi vengono erogati a valle delle attività svolte: “ciò si pone in contrasto
con la ratio degli istituti incentivanti nel pubblico impiego, i quali presuppongono
necessariamente la preventiva individuazione delle attività incentivate, delle risorse
destinate al finanziamento e dei criteri di riparto. La giurisprudenza contabile ha infatti
chiarito che gli istituti derogatori al principio di onnicomprensività richiedono una
preventiva programmazione delle attività e degli importi incentivabili, non essendo
consentiti riconoscimenti successivi e discrezionali di compensi ulteriori”.