Le risorse destinate al finanziamento degli incarichi ad interim vanno in deroga al tetto del
salario accessorio del 2016. In questa direzione vanno le indicazioni dettate dalla
deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delle Marche n.
117/2026.
Ci viene detto che “appare pertanto congruo, avuto riguardo alle suddette ragioni di
coerenza sistematica, ritenere che, a fronte della cessazione dal servizio di una figura
dirigenziale, l’emolumento da corrispondere medio tempore ad altro dirigente per la
remunerazione di un incarico ad interim (incarico che costituisce lo strumento
organizzativo idoneo soddisfare esigenze di continuità e buon andamento dell’azione
amministrativa di cui all’art. 97 Cost.) possa essere scomputato dall’Ente in sede di
applicazione della riduzione del tetto di spesa ai sensi del combinato disposto di cui all’art.
23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 e art. 33, co. 2, ult. periodo d.l. 34/2019. Diversamente
opinando, nelle more della copertura della posizione rimasta vacante e della conseguente
riespansione del tetto di spesa ai sensi dell’art. 33, co. 2, ult. periodo d.l. 34/2019, si
concretizzerebbe per l’Ente il rischio di non poter corrispondere al dipendente la quota del
trattamento accessorio, pur imposta dalle clausole della contrattazione collettiva, destinata
a remunerare l’attribuzione di incarichi ad interim. “In definitiva, il Collegio ritiene che .. nel
caso di cessazione dal servizio di dipendenti con incarichi dirigenziali, la riduzione del tetto
di spesa di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, da effettuarsi in forza del
meccanismo di cui all’art. 33, co. 2, ult. periodo d.l. 34/2019, vada operata al netto delle
somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi ad interim conferiti
per la copertura degli uffici temporaneamente privi di titolare, in continuità con quanto
ritenuto dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 12/2011 in relazione al
previgente tetto di spesa di cui all’art. 9, comma 2 bis, primo periodo, del D.L. 78/2010.
Con la precisazione che – al fine di assicurare la sostanziale neutralità di tale operazione,
avente il solo scopo di modulare il tetto di spesa nella gestione di una fase, temporanea, di
scopertura di posizioni dirigenziali – al momento della successiva copertura della posizione
dirigenziale vacante l’adeguamento in aumento del tetto di spesa, sempre ai sensi dell’art.
33, co. 2, ult. periodo d.l. 34/2019, andrà effettuato tenendo conto della minor riduzione
operata in precedenza per la quota destinata alla remunerazione degli incarichi ad interim
e, dunque, anche in tal caso al netto della stessa”