Con una disposizione innovativa l’articolo 44 del CCNL 23 febbraio 2026 impegna gli enti
a dare corso, sostenendo direttamente gli oneri, al patrocinio legale dei propri dipendenti
che sono vittime di aggressioni connesse allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Tale obbligo viene inserito nella previsione di carattere più generale, che ha anch’essa una
natura innovativa, che gli enti locali e regionale “sono tenuti ad assicurare la sicurezza dei
lavoratori nel luogo di lavoro”, nonché ad assumere “tutte le iniziative più opportune per la
tutela degli stessi”.
In questo ambito viene statuito che gli enti assumono “ogni onere a difesa per tutti i gradi
di giudizio – ivi inclusi gli oneri relativi a consulenti tecnici e alle fasi preliminari ove
propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio – facendo assistere il
dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo assenso”. Il
che, alla luce della utilizzazione del verbo al modo indicativo, deve essere inteso come un
vero e proprio obbligo in capo agli enti. Da evidenziare la possibilità che il dipendente
possa optare per “un legale e un consulente tecnico diversi”, avanzando una specifica
proposta all’amministrazione.
Vi sono invece due possibilità che sono rimesse alla sfera dell’apprezzamento
discrezionale da parte delle amministrazioni. La prima è costituita dalla costituzione di
parte civile dell’ente nel corso del procedimento instaurato dal dipendente che è rimasto
vittima dell’aggressione. La seconda è la possibilità di “prevedere a favore del personale
un supporto psicologico ove richiesto dal personale stesso”, quindi una previsione che è
subordinata alla richiesta dell’interessato.