La variazione dei componenti delle commissioni di concorso non determina una novazione
della stessa, ma solamente una modifica della composizione: è questa la indicazione
dettata dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione Sicilia n.
170/2026.
In premessa, ci viene ricordato che “costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio
in base al quale la regola che impone di definire i criteri di valutazione ed i relativi punteggi
prima di avere preso visione dell’elenco dei candidati è finalizzata ad evitare qualsivoglia
indebita influenza sull’attività preliminare dei commissari destinata ad orientare le loro
successive decisioni”.
La seconda indicazione è la seguente: si deve ritenere che “la considerazione secondo cui
una modifica, più o meno radicale, nella composizione della commissione esaminatrice
darebbe luogo a una sua novazione, anziché a un più banale fenomeno di successione tra
singoli componenti, nell’invarianza soggettiva dell’Organo cui tutti appartengono non si
presti a essere condivisa .. l’organo-commissione, una volta costituito, esiste come entità
giuridica a sé stante, la cui soggettività permane invariata nonostante il mutare dei suoi
componenti fisici; la sostituzione dei commissari, anche integrale, non determina alcuna
soluzione di continuità nell’esistenza e nella funzione dell’organo, ma una mera
successione funzionale delle persone fisiche che lo compongono”.