Deve essere considerata legittima la esclusione dalla proceduta di progressione verticale
dei candidati che sono in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno,
ma non nella materia indicata nel bando. Sono queste le indicazioni contenute nella la
sentenza della seconda sezione del Tar di Napoli n. 2620/2026.
Leggiamo che in tale documento “il requisito culturale di accesso alla procedura non è
costituito dal mero possesso della laurea (Laurea triennale, Laurea specialistica, Laurea
magistrale, Diploma di laurea vecchio ordinamento) ma dall’averla conseguita in particolari
materie”. Ed ancora il possesso del requisito previsto non “può essere surrogato dalla
previsione dell’articolo 13 del CCNL 2022 sia perché la norma prevede la mera facoltà in
capo alle Amministrazioni di far riferimento ai titoli indicati nella tabella C (che non risulta
esercitata), sia perché, tale previsione non elide il potere discrezionale
dell’Amministrazione di limitare l’accesso all’Area dei funzionari e dell’elevata
qualificazione ai soli dipendenti in possesso di titoli di studio conseguiti in particolari
materie, com’è previsto nel caso di specie, dal Regolamento comunale degli uffici e dei
servizi”.