Gli aumenti previsti dal CCNL del 23.2.2026 per gli anni 2024 e 2025 possono andare ad
incrementare i fondi di tali anni solamente in presenza di una clausola dei contratti
decentrati che prevede la destinazione alla performance di tutti i residui di un anno; mentre
in assenza di una tale clausola vanno ad incrementare una tantum la parte variabile del
fondo del 2026. E’ quanto leggiamo nel parere Aran 37357. Esso ci ricorda inoltre che tali
aumenti, sia con riferimento a quello di parte stabili dello 0,14% del monte salari 2021, sia
a quello di parte variabile fino allo 0,22% del monte salari 2021, vanno in deroga al tetto
del salario accessorio del 2016.
Di norma, questi aumenti vanno inseriti nella parte variabile del fondo dell’anno 2026.
L’unica eccezione è costituita dalla presenza nella contrattazione collettiva decentrata
integrativa di una “clausola in base alla quale tutti i residui di un anno sono
automaticamente portati ad incremento delle somme destinate ai trattamenti economici
correlati alla performance”. In tal caso, le amministrazioni provvedono alla erogazione di
questi compensi come maggiorazione delle somme destinate alla performance individuale
e/o organizzativa di tali anni, quindi inserendo tali risorse -anche se in modo
convenzionale- nei fondi di tali anni. In questo modo la loro ripartizione sarà effettuata tra i
dipendenti che hanno già ricevuto la incentivazione della performance. In assenza di una
tale clausola opera la previsione per cui queste risorse vanno ad incrementare il fondo per
la contrattazione decentrata del 2026 e vanno, di conseguenza, ripartite tra i dipendenti
che sono attualmente in servizio nell’ente. E’ questa la ipotesi che noi possiamo
considerare come quella più frequente.
Ci viene chiarito nel quesito che queste risorse devono essere considerate non incluse nel
tetto del salario accessorio del 2016. In questa direzione vanno le previsioni dettate
dall’articolo 11 del d.l. n. 135/2018, per il quale al comma 1 leggiamo testualmente che “l
limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 (nda il tetto del salario
accessorio dell’anno 2026), non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti,
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo
48 del d.lgs. n. 165/2001, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale
contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche
disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le
assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente
all’entrata in vigore del citato articolo 23” (nda del d.lgs. n. 75/2017).
Occorre ricordare, concludendo, che l’aumento fino allo 0,22% del monte salari del 2021
deve essere inserito nella parte variabile del fondo e che esso si aggiunge all’incremento
di tale parte del fondo fino allo 0,22% del monte salari del 2018 previsto dal CCNL
16.11.2022. E’ opportuno ribadire che questi incrementi devono essere deliberati con
cadenza annuale da parte della giunta, al pari di tutte le voci che alimentano la parte
variabile del fondo e che sono rimesse alla scelta discrezionale delle amministrazioni.