Le amministrazioni possono richiedere il rientro a tempo pieno di un dipendente che ha
avuto, sulla base di una sua richiesta, la trasformazione a tempo parziale, solamente se
nell’accordo individuale era fissato un termine e, ovviamente, al momento in cui esso
matura. Sono queste le indicazioni contenute nel parere Aran 37562.
Ci viene ricordato che sulla materia si devono applicare le previsioni dettate dai commi 11
e 12 dell’articolo 53 del CCNL 23.2.2026, che così dispongono testualmente: “11. La
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante
accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di
cui al comma 10 (nda “data di inizio del rapporto di lavoro, durata della prestazione
lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico” ed eventuale
turnazione). In tale accordo, le parti possono eventualmente concordare anche un termine
di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire. 12. I dipendenti
che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo
parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla
trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a
condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova
applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa
disciplina legislativa” (nda il riferimento è alla trasformazione a part time prevista per i
dipendenti “affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-
degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa” ovvero “in
luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante”).
Sulla base di queste disposizioni la richiesta dell’ente di rientro a tempo pieno motivata da
esigenze organizzative può trovare una risposta positiva solamente alla scadenza della
durata prevista dall’accordo individuale che è alla base di tale trasformazione.