Spetta il diritto ad ottenere il trattamento economico delle posizioni organizzative, oggi
elevate qualificazioni, al dipendente che abbia svolto tale incarico, anche se manca o è
illegittimo il provvedimento di conferimento dello stesso. E’ quanto ci dice la sentenza della
sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 9525/2026.
Sulla scorta dei principi giurisprudenziali consolidati ci viene detto che “ove il dipendente
venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa,
previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità – la
mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a
percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi
compreso il trattamento di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare
l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”.