Per le assunzioni di personale già previste nella programmazione del fabbisogno del
personale dell’anno precedente non è necessario che l’ente abbia adottato il PIAO
provvisorio. Sono queste le importanti indicazioni contenute nella deliberazione della
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 19/2026.
Ci viene detto che la “delibera n. 48/2023 della Sezione di controllo per la Sicilia ha
ritenuto opportuno che in sede di esercizio provvisorio, al fine di poter procedere ad
assunzioni a tempo determinato sia necessaria la predisposizione di un PIAO provvisorio,
completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio
del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria
presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo
di bilancio. Le considerazioni testé riportate, però, non sono da ricondurre alle ipotesi di
assunzioni già precedentemente programmate, sia a livello di fabbisogno di personale che
di pianificazione finanziaria in quanto queste costituiscano la mera conclusione di una
procedura che ha già trovato la sua completa previsione negli atti di programmazione degli
esercizi precedenti. In tal senso si richiama il disposto del primo comma dell’art. 21 bis del
d.l. 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136. La
Sezione ritiene opportuno richiamare l’Ente al pieno rispetto del principio di prudenza di
cui all’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, atteso che: “anche un’applicazione coerente con
la norma di legge dei vincoli gestionali propri dell’esercizio provvisorio possa non rivelarsi
sufficiente al fine di garantire un equilibrio finanziario tendenziale del bilancio dell’ente”
(Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 23/SEZAUT/2013/INPR)”.