DOMANDA
Per un dipendente che presta servizio (non in turno) su 5 giorni alla settimana, da lun a ven, l’art. 26. co.1, del CCNL 23.2.2026 prevede che il riposo compensativo previsto nel caso di attività lavorativa svolta nel giorno di riposo settimanale (la domenica), sia remunerato con la maggiorazione oraria del 50% prevista normativamente e con un riposo (indipendentemente dalle ore lavorate) pari ad almeno 24 ore consecutive.
Quindi, se il dipendente in questione è chiamato a svolgere due ore di lavoro nella giornata di domenica dalle 9,00 alle 11,00 ha diritto ad UN GIORNO INTERO DI RIPOSO (oltre alla maggiorazione succitata?
RISPOSTA
No. L’articolo 26 comma1 si applica al dipendente che lavora su sei giorni la settimana e che nel “giorno di riposo settimanale” è chiamato a svolgere la sua attività lavorativa. La disposizione contrattuale non contiene una previsione specifica sul punto e, quindi, si applicano a mio avviso le norme generali sul lavoro straordinario festivo.