Sulla base delle previsioni dettate dal CCNL 23 febbraio 2026, che riprendono indicazioni
già fornite dai precedenti contratti nazionali ai fini delle relazioni sindacali e della
contrattazione decentrata integrativa, la Cgil in quanto organizzazione che non ha firmato
il contratto nazionale non può essere considerata tra i soggetti sindacali che hanno titolo a
partecipare alla contrattazione, ad essere destinatari delle informazioni, a chiedere e
partecipare al confronto ed infine ad essere considerata tra i soggetti che partecipano
all’organismo paritetico per l’innovazione.
E’ quanto chiarisce l’Aran con il parere 36815 dello 11 marzo, che è stato pubblicato sul
sito. Le stesse regole si applicano anche per le relazioni sindacali nell’applicazione del
contratto della dirigenza e dei segretari per il triennio 2022/2024, che è stato sottoscritto
sempre in data 23 febbraio.
Leggiamo testualmente che “le norme contrattuali rispettivamente del CCNL del Comparto
Funzioni Locali e dell’Area Funzioni locali non lasciano dubbi al riguardo”. Per il personale
dipendente occorre fare riferimento “all’art. 7, comma 2, del CCNL comparto Funzioni
Locali del 23 febbraio 2026”; per i dirigenti “all’art. 7, comma 2 del CCNL Area Funzioni
locali del 23 febbraio 2026”. Per la dirigenza si consideri che, stante la mancata elezione
di RSU si deve fare riferimento alle RSA costituite espressamente per la presente area
contrattuale .. dalle organizzazioni sindacali rappresentative”.
Nelle richieste/diffide della Cgil si fa riferimento ad alcune sentenze. Ci viene ricordato
dall’Aran che quella di primo grado non è ancora “passata in giudicato” e, dobbiamo
aggiungere, si applica in ogni caso il divieto di estensione del giudicato in materia di
rapporti di pubblico impiego, da ultimo dettato in modo permanente dall’articolo 41, comma
6, del d.l. n. 207/2008. Ed ancora, “si osserva che le sentenze della Corte Costituzionale
che sono più volte intervenute sull’art. 19 della legge 300/1970 (nda cd statuto dei diritti
dei lavoratori) non determinano alcun effetto nell’ambito del lavoro pubblico in quanto,
come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3095/2018 e dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 156 del 2025, la disciplina contenuta nel d.lgs. n.
165/2001, su cui si fondano le clausole contrattuali sopra richiamate, è norma speciale
rispetto allo Statuto dei lavoratori”.
Da sottolineare infine che l’Aran richiama le amministrazioni al rispetto di queste previsioni
sulla base di quanto dettato dall’articolo 40, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, per il quale
“le PA adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla
data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti”.