Si deve dare corso alla “esclusione dai limiti posti al trattamento economico accessorio dal
d.lgs. n. 75/2017 nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione
integrativa solo in modo figurativo, trattandosi di spese etero-finanziate che non impattano,
di fatto, sul bilancio dell’ente locale, in considerazione della provenienza totalmente
esterna della relativa provvista finanziaria . In altri termini, si tratta di spese neutre rispetto
alle quali la giurisprudenza contabile ha ammesso la non applicabilità dei limiti di spesa
previsti in materia di personale”. E’ quanto ci dice la sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti della Sardegna con la deliberazione n. 255/2025.
Ed inoltre, ha chiarito che “possono essere escluse dal limite di finanza pubblica posto alle
spese complessive per il personale degli enti locali (art. 1, comma 557 e seguenti, della
Legge n. 296/2006) anche quelle interamente gravanti sui fondi dell’Unione Europea o
coperte da trasferimenti di soggetti privati; inoltre, sulla base dei più recenti approdi
nomofilattici, risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa
complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento
proveniente da altro ente pubblico, purchè vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dell’ente
locale (principio della neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare dei
finanziamenti e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale”. Queste risorse
“costituiscono etero-finanziamenti, a condizione che vi sia assenza di ulteriori oneri a
carico dell’ente locale (principio della neutralità finanziaria) e vi sia correlazione fra
l’ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale”.
Queste somme infine “sono assoggettabili ai limiti e ai parametri per la capacità
assunzionale degli enti locali previsti dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile
2019, n.34 e relative disposizioni attuative, fermo restando che il requisito relativo al
rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione è da
ritenersi soddisfatto, trattandosi di somme etero-finanziate”.