Utili indicazioni sulla composizione delle commissioni di concorso, evidenziando che
anche soggetti legati all’ente dal conferimento di incarichi possono esserne parte, sono
stati forniti dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con il parere 4032.
Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001 tali scelte
“promuovono l’assunzione di iniziative idonee a garantire la pubblicità e l’imparzialità della
procedura nonché la nomina dei commissari tra professionisti esperti di provata
competenza nelle materie di concorso”. Ci viene detto che “la regolamentazione dei
concorsi mediante regolamenti o altri atti interni si configura alla stregua di una misura
anticorruzione, che è auspicabile sia programmata e monitorata nell’ambito della strategia
di prevenzione”. Sui “termini da osservare per la nomina della commissione” viene
evidenziato che si deve trarre la conclusione che “tale fase non possa logicamente
precedere la pubblicazione del bando”. Ed ancora, ci viene detto che la commissione “è
tenuta essa stessa ad osservare le disposizioni del bando, ove trova collocazione la
disciplina in ordine alla nomina dei componenti ed alle modalità operative cui gli stessi
devono attenersi”. Inoltre, “disposizioni interne di carattere generale concernenti la nomina
della commissione dovranno essere richiamate e ulteriormente dettagliate nel bando, in
ragione delle specificità della procedura concorsuale”. Di conseguenza, “spetta
all’amministrazione individuare il momento più idoneo per procedere alla designazione dei
commissari, tenuto conto che non è obbligatorio attendere la scadenza dei termini fissati
per la presentazione delle candidature”. Ed infine ci viene detto che il legislatore “rimette
all’amministrazione ogni valutazione discrezionale in ordine alla scelta dei commissari tra
soggetti interni o esterni all’ente, a condizione che si tratti di professionisti dotati di
competenze ed esperienze adeguate. Si ritiene, dunque, che nulla osti al conferimento
dell’incarico di commissario a collaboratori, quali difensori legali o componenti del collegio
dei revisori, in presenza di tutti i requisiti indicati dal legislatore.