Le amministrazioni locali possono deliberare l’aumento della spesa per le assunzioni
flessibili per gli uffici di staff degli organi politici ex articolo 90 del TUEL. Leggiamo
testualmente che “per le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ex art. 90 TUEL, l’ente locale, non avendo sostenuto alcun esborso per
contratti di lavoro a tempo determinato o di tipo flessibile né nel 2009 né nel triennio 2007-
2009 (come indicato dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010), può, previa idonea
motivazione, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa
strettamente necessaria per far fronte all’attività e al servizio da svolgere in staff al vertice
politico”. Sono queste le indicazioni, assai innovative, contenute nella deliberazione della
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 178/2025.
Viene richiamata in premessa la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei
Conti n. 1/2017, per la quale i comuni che non hanno avuto spesa per assunzioni flessibili
né nell’anno 2009, né nel triennio 2007/2009, che si ricorda essere l’arco temporale per
calcolare il tetto di spesa per le assunzioni flessibili, possono “con motivato
provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa
strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente”.
Gli oneri per queste assunzioni entrano nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili:
“trattasi di incarichi che, in quanto volti a supportare l’esercizio delle funzioni politiche,
sono conferiti fiduciariamente, previa definizione della disciplina rimessa all’autonomia
regolamentare, differenti dagli incarichi ex art. 110 del TUEL che, in quanto volti ad
ampliare le risorse a disposizione dell’apparato al di fuori della dotazione organica, sono
soggetti agli stringenti limiti di legge sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello
qualitativo” ed ancora “la mancata menzione dell’art. 90 del TUEL tra le deroghe
normative, fa concludere per l’applicazione della stessa al personale assunto in staff agli
organi di vertice politico con contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato”. Viene
tratta la seguente conclusione per queste assunzioni: “le peculiarità che non sono tali da
giustificarne l’esclusione dall’applicazione dei principi espressi dalla Sezione delle
Autonomie per il ricorso al lavoro flessibile in casi eccezionali. Risulterebbe non
ragionevole ed eccessivamente penalizzante per l’ente locale che non abbia fatto ricorso a
contratti di lavoro flessibile nel 2009 e nel triennio 2007-2009, che l’assenza del dato
storico di spesa ne comprometta la facoltà di ricorrere a contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato ex art. 90 TUEL, previsti tra l’altro come ordinaria modalità
assunzionale presso gli uffici in staff del vertice politico”.