Ai dipendenti nei cui confronti sono aperti procedimenti contabili spetta il rimborso delle
spese legali in caso di proscioglimento. E’ quanto chiarisce il parere Aran 35909.
Le norme di riferimento sono contenute per i dirigenti nell’articolo 24, comma 3, del CCNL
16 luglio 2024. La misura di tale compenso deve essere determinata sulla base dei principi
dettati dall’articolo 31 del d.lgs. n. 174/2016, ferma restando la necessità della “verifica di
congruità della spesa”. Viene prevista, per i dirigenti, la possibilità di “concedere
anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione pronunziata in appello, salva
la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.
Ricordiamo che per i dipendenti si applica l’articolo 59 del CCNL 16.11.2022, che prevede
che l’ente assuma fin dall’inizio gli oneri a proprio carico e che, sia nel caso in cui ciò non
sia stato possibile per la presenza di un conflitto di interessi, sia in caso di mancata intesa
sul legale, l’ente procede al rimborso delle spese legali nella misura dei “parametri minimi
ministeriali forensi”.