Con la ipotesi di CCNL del personale delle funzioni locali per il triennio 2022/2024 viene
prevista la possibilità di fissare la decorrenza per l’applicazione entro l’anno di
sottoscrizione del contratto decentrato. La decorrenza delle progressioni economiche non
è più fissata necessariamente alla data dello 1 gennaio dell’anno in cui è stato stipulato in
via definitiva il contratto che le disciplina, ma è decisa nell’arco dell’intero anno.
Si dispone inoltre la modifica del numero di anni di valutazioni da prendere in
considerazione in caso di riduzione a 2 della assenza della concessione di altre
progressioni.
Viene previsto l’aumento del punteggio assegnabile ai dipendenti che non hanno
progressioni economiche da numerosi anni. Al personale che non ha avuto progressioni
economiche negli ultimi 6 anni -e non più come nel dettato del CCNL 16.11.2022- per più
di 6 anni, può essere dato un punteggio aggiuntivo fino al 5%. Nel precedente contratto
questo incremento era possibile entro il tetto massimo del 3%. Si conferma che tale
aumento può essere graduato, entro la soglia massima prima ricordata, in relazione al
crescere del numero di anni in cui non è stata concessa una progressione economica,
ferma restando la soglia minima di 6 dalla concessione della ultima progressione
economica.
Viene introdotta la possibilità per la contrattazione decentrata di prevedere negli enti senza
dirigenti la formazione di una sola graduatoria per tutto il personale.
Sempre negli enti senza dirigenti viene prevista la possibilità di introdurre una distinzione
nell’area dei funzionari la distinzione tra coloro che sono destinatari o meno di incarichi di
elevata qualificazione, così da evitare ogni forma di possibile conflitto di interesse.
Si deve ricordare che sono state superate le norme che consentono l’ammissione con
riserva dei dipendenti che hanno in corso un procedimento disciplinare.