L’articolo 13 della ipotesi di contratto per il personale del comparto delle funzioni locali per
il triennio 2022/2024 conferma, con poche modifiche, le regole in vigore per la
effettuazione delle progressioni verticali ordinarie, che sono possibili a condizione che nel
programma del fabbisogno del personale sia riservato all’accesso dall’esterno “almeno il
50% delle posizioni disponibili” e che devono essere effettuate con procedure
comparative. Esse si devono svolgere sulla base dei seguenti 4 fattori:
1) La valutazione positiva conseguite “negli ultimi 3 anni in servizio o comunque le
ultime 3 valutazioni disponibili in ordine cronologico”. Questa deroga è consentita
nel caso di “assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità”;
2) L’assenza di provvedimenti disciplinari, senza alcun riferimento alle sanzioni
irrogate, negli ultimi 2 anni;
3) Il possesso di titoli di studio, di titoli o di competenze professionali ulteriori rispetto a
quelli previsti per l’accesso dall’esterno;
4) Il “numero e la tipologia degli incarichi rivestiti”, senza la limitazione a quelli conferiti
dalla stessa amministrazione.
Con il consenso del dipendente, si può disporre la non effettuazione del periodo di prova; il
dipendente conserva le ferie non godute, nonché la eventuale RIA in godimento.
Si conferma che, nel caso in cui il tabellare conseguito con la progressione sia inferiore al
trattamento economico in godimento, al dipendente deve essere erogato, con risorse a
carico del fondo, un assegno ad personam, che sarà riassorbibile con la prima
progressione economica/differenziale stipendiale che il dipendente conseguirà. Si
aggiunge che questo assegno ad personam non è riassorbibile nel caso in cui
“l’incremento del trattamento tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali”.