Le regole per il trattamento economico del personale e delle elevate qualificazioni che
sono dettate per le convenzioni si applicano ai dipendenti utilizzati parzialmente dalle
unioni di comuni. Nel caso di convenzioni queste disposizioni si applicano se l’ente
utilizzatore non è quello di provenienza.
Si conferma che la gestione di questo personale è effettuata dall’ente da cui gli stessi
dipendono, previa assunzione delle necessarie informazioni da parte delle amministrazioni
utilizzatrici. Non viene invece più riproposta la disposizione per la quale questa forma di
utilizzazione non configura la instaurazione di un rapporto di lavoro in part time. Siamo in
presenza di una disposizione che assume un marcato rilievo sul terreno delle previsioni di
carattere generale.
Gli oneri per le forme di incentivazione del personale dipendente utilizzato in convenzione
e/o in unioni di comuni sono a carico del fondo dell’ente che li utilizza e la disciplina deve
essere dettata dai contratti decentrati di queste amministrazioni. Tali dipendenti hanno
inoltre diritto al rimborso, sempre a carico dell’ente utilizzatore, delle spese di viaggio per
gli spostamenti con mezzi pubblici. E’ questo un elemento che merita di essere
sottolineato e che produce i suoi effetti in una realtà in cui normalmente questi rimborsi si
fanno per l’utilizzo della propria autovettura.