I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono obbligate ad aumentare il
fondo dei dipendenti e le risorse destinate al finanziamento delle elevate qualificazioni in
caso di aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31 dicembre 2018. La
stessa disposizione si applica anche ai dirigenti nel caso di aumento del loro numero. Tale
vincolo è dettato dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, mentre la norma -per come letta dai
decreti attuativi della Funzione Pubblica- non dispone né obbliga né consente alle
amministrazioni di dare corso alla diminuzione nel caso di calo del numero dei dipendenti.
La misura di questo aumento deve lasciare invariata la incidenza media pro capite del
trattamento economico erogato ai dipendenti ed alle elevate qualificazioni, nonché ai
dirigenti, nell’anno 2018. Occorre evidenziare, concludendo su questo istituto, che il
legislatore ha espressamente previsto che tale aumento va in deroga rispetto al tetto del
salario accessorio dell’anno 2016. Si deve inoltre aggiungere che questo incremento ha
una natura obbligatoria e non è rimesso alla scelta discrezionale delle amministrazioni.