La illegittima revoca di un concorso determina un danno in capo al dirigente che non è
stato assunto e la sua quantificazione deve essere effettuata in modo equitativo e si deve
tenere conto anche delle retribuzioni di posizione e di risultato. E’ quanto ci dice la
sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 6394/2025.
Ci viene in primo luogo detto che “la revoca del concorso ha determinato il danno
prospettato dalla ricorrente, precludendo definitivamente la correzione della graduatoria ed
il conseguente conferimento dell’incarico dirigenziale”.
Leggiamo che “il danno deve essere liquidato equitativamente in virtù degli artt. 1226 e
2056 c.c., alla luce delle considerazioni espresse, nella differenza, per il periodo di tre
anni, tra la retribuzione percepita in qualità di funzionario presso l’ente di appartenenza e
la parte fissa della retribuzione che sarebbe stata percepita in conseguenza
dell’attribuzione dell’incarico dirigenziale, incrementata di un ulteriore 15%. In definitiva,
tenendo conto della perdita dell’indennità di posizione e delle chanches di conseguire
l’indennità di risultato, deve essere eliminata la riduzione effettuata dal giudice di primo
grado in conseguenza del mancato espletamento effettivo della prestazione superiore e
del minore sacrificio che ciò ha comportato, visto che tale minore responsabilità e tale
minore impegno si sono tradotti in un altro pregiudizio economico, e deve essere aggiunto
ancora il 15% calcolato su tale differenza retributiva. La somma così aggiunta non è
certamente pari alle indennità di posizione e di risultato, ma, in questo modo, tenuto conto
dell’incertezza dei parametri di calcolo e dell’incertezza del conseguimento dei risultati,
così come del minore impegno, della minore responsabilità e del minore stress collegati
alle mansioni effettivamente svolte, si effettua un prudente contemperamento dei vari
fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, al fine di rendere integrale il
risarcimento del pregiudizio effettivamente subito”.