Non deve né può essere effettuata una distinzione di punteggio tra le lauree brevi e quelle
telematiche e le altre, né tra quelle conseguite in università telematiche e quelle in cui il
titolo è stato conseguito in università “tradizionali”. E’ quanto ha stabilito la sentenza della
quinta sezione del Consiglio di Stato n. 3705/2025.
La prima indicazione è la seguente: nel caso in cui le lauree brevi e quelle magistrali, del
vecchio ordinamento o specialistiche sono giudicate sufficienti per partecipare alla
selezione per la progressione orizzontale, “se entrambi i titoli sono utili per l’accesso alla
procedura, non è ragionevole operare una distinzione tra questi ai fini dell’attribuzione del
punteggio che l’avviso, e prima ancora il regolamento comunale sulle progressioni
verticali, ricollegano al titolo di ammissione. Il rilievo dell’appellante circa la manifesta
irragionevolezza della mancata differenziazione nell’assegnazione del punteggio si
presenta quindi in termini rovesciati: è proprio tale differenziazione che introdurrebbe un
elemento di illogicità, data la premessa che entrambi i titoli consentono l’accesso”.
La seconda indicazione è la seguente: “manifestamente infondata è la censura basata
sulla distinzione tra università tradizionali e università telematiche, considerato che le
lauree ottenute presso l’università telematica legalmente riconosciuta hanno il medesimo
valore legale di quelle ottenute presso università tradizionali”.
Ed ancora, correttamente il regolamento “contiene una descrizione precisa e puntuale dei
titoli, servizi e competenze professionali utili per conseguire la progressione, con
articolazione dei punteggi attribuibili” e fissa criteri per la loro valutazione. Tra queste
valutazioni appare legittima la esclusione abilitazioni professionali di dottore
commercialista e di revisore contabile. Mentre una censura potrebbe essere mossa per la
mancata valutazione di un diploma biennale di specializzazione.