I comuni devono rispettare i vincoli massimi al numero ed alla durata di incarichi in
scavalco conferibili ai segretari e le Prefetture devono vigiliare sul rispetto di tale tetto, così
da favorire la prima nomina dei vincitori del corso concorso. Sono queste le indicazioni
dettate dalla circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, Albo nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali, 007541 dello scorso 9 giugno. Il richiamo è quanto mai importante: sono infatti
molte le amministrazioni che preferiscono utilizzare questo istituto anziché dare corso alla
assunzione dei segretari anche in convenzione. Ricordiamo che, a seguito delle
immissioni dell’albo dei segretari vincitori del corso concorso, si sono di molto ridotte le
carenze di queste figure. Non si deve comunque dimenticare che, in molte realtà, il ricorso
allo scavalco viene giustificato con lo scopo di contenere la spesa del personale che
spesso è al limite di quella del triennio 2011/2013 (ovvero del 2008 nei comuni fino a 1.000
abitanti), cioè del tetto invalicabile, il cui superamento è sanzionato con il divieto di
effettuare assunzioni.
Ricordiamo che per scavalco si intende lo svolgimento della attività in un ente privo di
segretario, mentre per supplenza si intende la sostituzione del segretario
temporaneamente assente. Aggiungiamo che gli enti, in assenza del segretario, possono
fare svolgere tali attività al vicesegretario per un periodo massimo di 120 giorni. E che i
piccoli comuni possono conferire per un arco temporale più lungo tale incarico ad un
funzionario del proprio o di un altro ente in possesso dei requisiti per l’accesso al concorso
a segretario.
La circolare del Viminale vuole scoraggiare il ricorso agli scavalchi in modo eccessivo.
Essa richiama le proprie precedenti circolari che hanno fissato in 5 il numero massimo
degli scavalchi per ogni segretario. E richiama, inoltre, il dettato dell’articolo 62 del CCNL
16 luglio 2024, che ha stabilito, oltre alla residualità del ricorso a questo istituto, la durata
massima di 120 giorni ed ha subordinato la eventuale proroga al fatto che la
pubblicizzazione della sede sia andata deserta. Essa impegna le Prefetture a vigiliare sullo
“scrupoloso rispetto” delle prima ricordate disposizioni: occorre ricordare infatti che è lo
stesso Albo dei Segretari a dovere autorizzazione lo scavalco e/o la supplenza.