La reperibilità è compatibile con il lavoro agile solo se essa è resa durante la fascia di
“inoperabilità” e se il dipendente può recarsi nel luogo in cui svolgere la propria eventuale
prestazione entro l’arco temporale che l’ente fissa al riguardo. Sono queste le indicazioni
contenute nel parere Aran 34951.
Leggiamo in premessa che il lavoro agile “è orientato al raggiungimento degli obiettivi e
alla responsabilizzazione del lavoratore, contraddistinguendosi anche per l’assenza del
rispetto di precisi vincoli di orario di lavoro da parte dello stesso. In altri termini, il
lavoratore, pur essendo tenuto al rispetto delle fasce di contattabilità indicate nell’accordo
individuale – la cui finalità è quella di renderlo contattabile e disponibile per
l’amministrazione -, gestisce in autonomia il tempo di esecuzione della prestazione
lavorativa cui è tenuto”. Durante tale periodo il dipendente può usufruire dei permessi.
Per la sua natura, caratterizzata dalla ampia flessibilità, il lavoro agile preclude “la
possibilità del ricorso al lavoro in turno, al lavoro straordinario, alle trasferte, al lavoro
disagiato o a quello svolto in condizioni di rischio. In definitiva, l’autodeterminazione nel
rendere la prestazione in lavoro agile – che, come sin qui detto, differentemente da altre
forme di lavoro a distanza, è svincolata da limiti, oltre che spaziali, temporali – confligge
con l’applicabilità dei summenzionati istituti, in cui si sottintende compreso l’istituto della
reperibilità, consistente nell’assunzione dell’obbligo da parte del lavoratore di rendersi
disponibile allo svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro”.
Da qui le due conclusioni che consentono di conciliare la reperibilità con il lavoro agile:
a) “il ricorso all’istituto della reperibilità trova possibilità di applicazione esclusivamente
durante la fascia di inoperabilità (l’arco temporale in cui il lavoratore non è tenuto a
svolgere prestazioni lavorative e che comprende il periodo di 11 ore di riposo
consecutivo previsto all’art. 7 del d. lgs. n. 66/2003, incluso il periodo di lavoro notturno
tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo)”;
b) “a condizione che il lavoratore possa garantire l’espletamento della prestazione
lavorativa poiché .., in caso di chiamata, il lavoratore in reperibilità è tenuto a
raggiungere il luogo di lavoro (la prestazione dovrà rendersi in presenza) entro
determinati limiti temporali”.