In un numero crescente di contratti collettivi decentrati integrativi è stato deciso di
spostare, quanto meno in via sperimentale e per una quota limitata, risorse dal fondo per
le risorse decentrate al finanziamento del welfare in modo che i benefici riconosciuti al
personale dipendente e/o dirigente siano esenti dalla tassazione sul reddito e dalla
contribuzione previdenziale. Si deve subito precisare che questa scelta non deve essere
realizzata con un intervento sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate, ma con
un intervento sulla ripartizione del fondo. Il che vuol dire concretamente che il fondo per
la contrattazione decentrata rimane lo stesso e non è interessato da alcuna modifica né
nelle sue singole voci né nell’ammontare complessivo. Si deve inoltre aggiungere che la
destinazione di una parte del fondo per la contrattazione decentrata al finanziamento del
welfare integrativo può essere disposta con cadenza annuale, ma potrebbe anche essere
prevista con carattere pluriennale.
Ricordiamo che la contrattazione decentrata può disciplinare il welfare potendo scegliere
tra una pluralità di opzioni e che essa può anche stabilire che siano i singoli dipendenti ad
esercitare questa possibilità. Tra le opzioni vi è anche la erogazione di risorse finanziarie,
se ed in quanto le stesse integrino la fattispecie delle “iniziative di sostegno al reddito
della famiglia”, quali potrebbero essere dei bonus per fare fronte agli incrementi dei costi
della energia, agli oneri per il trasporto e la mobilità (ivi compreso lo spostamento tra
l’abitazione ed il luogo di lavoro e la erogazione di cd buoni carburante), agli oneri per
l’aumento del costo della vita (buoni alimentari da utilizzare in esercizi convenzionati) etc.
A tale forma di utilizzazione si aggiungono quelle più tradizionali della erogazione di
risorse per la istruzione ed il merito dei figli (quali le cd borse di studio); il finanziamento di
iniziative a carattere sociale, ricreativo, culturale (ivi comprese le attività cd
dopolavoristiche); il sostegno all’accesso al credito; le polizze sanitarie integrative e,
anche se non espressamente previste dal contratto, la pensione integrativa, ovviamente
con il favore da riconoscere al fondo Perseo Sirio. Tutte queste forme di incentivazione
sono escluse, come già prima ricordato, dalla base imponibile sia ai fini fiscali che della
contribuzione previdenziale.