Le amministrazioni possono legittimamente riservare la valutazione della anzianità a
quella maturata presso la stessa amministrazione. Possono essere così riassunte le
principali indicazioni contenute nella sentenza dalla quarta sezione del Tar della Campania
n. 847/2024.
Leggiamo testualmente che “il Comune ha esercitato il potere discrezionale di valutare
esclusivamente l’anzianità dei dipendenti incardinati presso la propria amministrazione
che, per numero di dipendenti, di popolazione interessata, di articolazione territoriale e
complessità di funzioni amministrative svolte, non è ovviamente comparabile a quella del
Comune da cui proviene l’odierna interessata”. Su questa base viene tratta la seguente
conclusione: “trattandosi di una progressione verticale (che prevede il passaggio dalla
categoria C a quella D ed essendo riservata al personale interno), è esente dalle censure
la valutazione del requisito soggettivo del servizio prestato esclusivamente presso
l’Amministrazione indicente, poiché anzi tale requisito è coerente con la funzione
perseguita con la predetta comparazione, volta proprio a consolidare le pregresse
esperienze lavorative del personale interno maturate nel tempo all’interno della medesima
amministrazione”.