Le disposizioni che limitano gli incarichi che le PA possono conferire ai pensionati sono da
intendere come disposizioni che si applicano solamente alle fattispecie previste e non
sono suscettibili di interpretazioni estensive, con particolare riferimento alle attività di
studio e di consulenza. Sono queste le indicazioni fornite dalle deliberazioni delle sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 22 e 23 del 2024, che hanno
giudicato inammissibili i pareri rivolti ad ottenere indicazioni sulla legittimità del
conferimento a pensionati di incarichi di accompagnamento ed affiancamento di
dipendenti in servizio nell’ente.
Si deve trarre la “la conclusione circa la valutazione del divieto posto dall’articolo 5,
comma 9, del d.l. n. 95/2012 in termini di stretta interpretazione e, come tale, riferito ai soli
incarichi di studio e consulenza.