Le amministrazioni locali possono motivatamente modificare la propria dotazione organica
e possono, sempre sulla base di una adeguata motivazione, non dare corso ad assunzioni
programmate. Sono queste le principali indicazioni contenute nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 9840/2024.
Leggiamo testualmente che “va riconosciuto all’amministrazione il potere discrezionale di
determinare e modificare la pianta organica, quale atto di organizzazione, sulla base delle
proprie esigenze strutturali e funzionali, nel rispetto dei limiti di spesa, nonché il potere-
dovere di interrompere le procedure dalle quali possano derivare nuove assunzioni che
non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, in conformità
ai principi, di cui all’art. 97 Cost., di trasparenza, buon andamento ed efficienza della P.A. e
ciò anche in ambito concorsuale, degradando il diritto soggettivo all’assunzione ad
interesse legittimo, non inciso dal legittimo atto amministrativo di organizzazione,
insuscettibile come tale di disapplicazione”. Come si vede, il riconoscimento dell’ampia
autonomia organizzativa riconosciuta ai singoli enti.