Le nuove regole dettate dalla legge di bilancio dell’anno 2024 per il trattamento economico
dei genitori che usufruiscono del secondo mese di congedo parentale si applica anche ai
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e non è inglobato nelle previsioni contrattuali.
E’ quanto chiarisce il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13398/2024.
Ricordiamo che la disposizione è contenuta nell’articolo 1, comma 179, della legge n.
213/2023 (cd di bilancio 2024). Sulla base di questa disposizione, spetta un trattamento
economico pari al 60%, che per il 2024 è fissato nello 80%. Questo trattamento economico
deve essere corrisposto ai” lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o,
in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo
testo unico di cui al d.lgs. n. 151/2001, successivamente al 31 dicembre 2023.. Ne
restano, invece, esclusi coloro che, al 31 dicembre 2023, abbiano già fruito interamente
del periodo di astensione obbligatoria di cui ai capi III e IV del citato Testo unico, per i
quali, quindi, il trattamento economico rimane invariato come da normativa previgente”.
In conclusione leggiamo che, “trattandosi di una misura di nuova introduzione a sostegno
della tutela della genitorialità, avente, altresì, una diversa modalità di calcolo per l’anno in
corso -, si ritiene che la stessa possa essere immediatamente applicabile a tutti i lavoratori
dipendenti, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento”.