L’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali deve essere preventiva e, in
caso di violazione di questo principio, l’ente ha diritto a riscuotere i compensi che sono
stati versati al dipendente. Sono questi i principi fissati dalla sentenza della sezione lavoro
della Corte di Cassazione n. 6525.
Leggiamo che: “in tutti i casi di conferimento di incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici, la
P.A. è tenuta a verificare necessariamente ex ante le situazioni, anche solo potenziali, di
conflitto di interessi, al fine di assicurare il più efficace rispetto dell’obbligo di esclusività,
funzionale al buon andamento, all’imparzialità e alla trasparenza dell’azione
amministrativa. Ne consegue che il privato conferente l’incarico e il dipendente pubblico,
anche se in part – time, hanno entrambi, comunque, l’obbligo di comunicare al datore il
conferimento dell’incarico, onde consentire all’ente di concedere la relativa autorizzazione,
previa valutazione dell’assenza di una possibile situazione di conflitto di interessi del
medesimo incarico con l’attività lavorativa”.
Ci viene inoltre detto che: “venendo in rilievo un’attività svolta dal dipendente pubblico
nonostante il suo obbligo di fornire la sua prestazione lavorativa esclusivamente nei
confronti dell’ente datore di lavoro, quest’ultimo ha il diritto di riscuotere quanto percepito
dal lavoratore, rappresentando, alla fine, tale importo la misura del valore delle energie
lavorative che il menzionato dipendente, indebitamente, non ha utilizzato per adempiere
agli obblighi su di lui gravanti in forza del contratto di lavoro”.
Le relative disposizioni sono da considerare costituzionalmente legittime: “il recupero del
denaro de quo non è oggetto di una sanzione, ma ha valenza essenzialmente
recuperatoria, in conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo di operare fedelmente e in
via esclusiva in nome e per conto del datore di lavoro, nella specie una P.A. ne deriva che
si tratta di una misura che rafforza l’azione amministrativa e, quindi, è coerente con gli artt.
97 e 98 Costituzione”.