Le singole amministrazioni sono chiamate a disciplinare con propri atti le modalità di
erogazione dei rimborsi delle spese di pasto al personale in trasferta per una durata
superiore a 12 ore nel rispetto dei vincoli dettati dal CCNL. E’ quanto chiarisce l’Aran con il
parere CFL 253.
Leggiamo testualmente che “l’art. 57, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11.2022 si limita
ad individuare un importo complessivo a titolo di rimborso per i due pasti giornalieri” da
corrispondere ai dipendenti in trasferta per una durata superiore a 12 ore, importo fissato
in euro 44,60. Viene aggiunto che lo stesso contratto non fornisce “alcuna precisazione
relativamente alle modalità o ai contenuti della documentazione fiscale attestante la
spesa”. Per cui sulla base delle previsioni dettate dal comma 9 dello stesso articolo, sono
le singole amministrazioni a dovere disciplinare “gli aspetti di dettaglio”, ivi compresa “la
documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali”.