All’incaricato di elevata qualificazione che è in distacco sindacale per una parte del proprio
orario di lavoro spetta la indennità di posizione nella misura intera. Se tale dipendente, per
una parte del proprio orario di lavoro, è in aspettativa non retribuita, la indennità di
posizione deve essere erogata solamente per la parte di distacco. Sono queste le
indicazioni fornite nel parere Aran CQRS 177 a.
Le norme di riferimento sono contenute nell’articolo 47 del CCNL 14.9.2000, cd code
contrattuali, per come integrato dall’articolo 39 del CCNL 22.1.2004.
Viene data risposta a 2 quesiti:
1) L’elevata qualificazione in distacco sindacale al 50%: il dipendente “conserva la
retribuzione di posizione per intero atteso che ne percepisce una metà per la
circostanza di essere in distacco part-time e l’altra metà per il fatto di rendere la
residuale prestazione lavorativa”;
2) L’elevata qualificazione in distacco sindacale al 50% e per il restante 50% in
aspettativa non retribuita: “la retribuzione interesserà solo le 18 ore coperte dal
distacco retribuito part-time – e quindi l’indennità di posizione organizzativa è ridotta
del 50% – mentre per le 18 ore relative all’aspettativa sindacale nulla è dovuto”,
fatto salvo che -sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 19, comma 5, del
CCNQ 4 dicembre 2017- gli spettano gli stessi contributi figurativi previsti per i
dipendenti in distacco sindacale.