Il contenzioso sulle assunzioni effettuate sulla base dell’articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000 appartiene alla competenza del giudice del lavoro e non a quella del giudice amministrativo. E’ quanto ha precisato la sentenza della quarta sezione del TAR della Sicilia n. 981/2024.
Leggiamo testualmente che “la giurisprudenza è consolidata, in linea di principio, nell’affermare che la controversia in materia di selezione per il conferimento di incarichi di natura direttiva a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del t.u.e.l. è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, difettando tale procedura dei requisiti del concorso e concentrandosi, per contro, per il carattere fiduciario della scelta, seppure motivata, da parte del Sindaco, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità indicati nell’avviso. Tale modalità selettiva si distingue dal concorso pubblico per le assunzioni ai pubblici impieghi, le cui controversie sono invece riservate, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, alla cognizione del giudice amministrativo .. La distinzione tra concorso pubblico e selezione pubblica è stata ampiamente chiarita .. anche di recente, proprio con riferimento alla procedura selettiva prevista dall’art.110 TUEL: è stato ribadito che la procedura selettiva prevista dal citato art.110 del D.Lgs. n. 165 del 2001 non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale.