L’articolo 8 al comma 3 del decreto legge n. 19/2024, attualmente all’esame del Parlamento, consente alle regioni, alle province ed agli altri enti locali, anche a quelle che utilizzano le amministrazioni centrali dello Stato, di avvalersi del supporto tecnico operativo delle società in house, per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

Il comma 6 dello stesso articolo consente agli enti locali di effettuare le assunzioni a tempo indeterminato finanziate dal Dipartimento per la coesione nelle regioni dell’Italia meridionale ex articolo 19, comma 1, d.l. n. 124/2023 del personale necessario per l’attuazione di tali obiettivi anche agli enti che non hanno approvato i propri documenti finanziari, modificando l’articolo 9, comma 1 quinquies, del d.l. n. 113/2016.

Sulla base di questa modifica le assunzioni consentite alle amministrazioni locali che non hanno approvato entro i termini il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed il conto consolidato sono quelle a tempo determinato di vigili, addetti alla protezione civile, addetti alla istruzione pubblica, addetti ai servizi sociali e personale necessario per l’attuazione del PNRR, nonché quelle a tempo indeterminato i dipendenti le cui assunzioni finanziate dal Dipartimento per le politiche di coesione per i comuni, le unioni, le province, le città metropolitane e le Regioni di Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Con il comma 21 viene aumentato il fondo destinato al finanziamento della stabilizzazione dei lavoratori operanti negli uffici dei comuni del cd cratere del sisma del 2002, 2009, 2012 e 2016 per la ricostruzione. Tale aumento è quantificato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.