I termini di prescrizione per la presentazione delle domande sia per crediti retributivi sia
per la eventuale stabilizzazione dei precari maturano durante il rapporto di lavoro e non
sono spostati, come nel settore privato, a decorrere dal momento della cessazione. E’
questo il principio fissato dalla sentenza delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione
n. 36197/2023.
Ecco il principio di diritto che viene dettato dalla sentenza: “La prescrizione dei crediti
retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in
caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come
di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di
loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa
l’inconfigurabilità di un metus. Nell’ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la
mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego, in ordine alla continuazione del
rapporto suscettibile di tutela”.
Ci viene ricordato che “l’attribuzione, in sede di assunzione a tempo indeterminato
dell’anzianità di servizio maturata nei precedenti rapporti a termine dà diritto al lavoratore
alla percezione, dal momento dell’assunzione, di una retribuzione commisurata a tale
anzianità”.
Ed ancora ci viene detto che deve “essere negata una piena parificazione dei rapporti di
lavoro privato e pubblico contrattualizzato. E ciò alla luce dei principi regolanti questo
secondo comparto .. È indubbiamente vero che la privatizzazione del pubblico impiego
abbia comportato una scissione fra l’organizzazione amministrativa e i rapporti di lavoro ..
ma, se il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato è regolato dalla disciplina di diritto
comune – che ne traccia le regole, rinviando alla peculiare contrattazione collettiva, per un
verso e, per altro verso, alla disciplina del codice civile – esso trova comunque limiti
conformativi nelle norme costituzionali richiamate. Inoltre, le pubbliche amministrazioni
devono – anche in coerenza con l’ordinamento dell’Unione Europea – assicurare
l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico in un armonico assetto che miri
alla sostenibilità del complessivo debito dello Stato, così coordinandosi come parti di un
unico complesso organizzativo”.
Di conseguenza, “deve essere affermata con chiarezza l’inconfigurabilità di una situazione
psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica
amministrazione, nella fisiologia del sistema”.